In questo articolo affronterò una questione di notevole importanza: l’avviso di convocazione di un’assemblea condominiale può essere trasmesso con una semplice email?
La Corte di Appello di Brescia, in data 03.01.2019, ha emesso la sentenza n. 4 con la quale ha riconosciuto come valido, tra gli strumenti di convocazione dell’assemblea condominiale, l’avviso di convocazione dell’assemblea spedito a mezzo email, su specifica richiesta del condomino interessato.
L’amministratore, per convocare regolarmente l’assemblea condominiale, deve predisporre un apposito avviso di convocazione e portarlo a conoscenza di tutti i condòmini secondo quanto previsto dall’art. 66 disp. att. c.c. (L’avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell’ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l’indicazione del luogo e dell’ora della riunione).
Tale adempimento è presupposto essenziale per la regolare costituzione dell’assemblea, ai sensi dell’art. 1136, comma 6, c.c.
Di fatti, così come previsto dall’ultimo comma dell’art. 66 disp. att. c.c. “in caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell’articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati”.
L’avviso è un atto unilaterale recettizio per il quale vige la presunzione di conoscenza. Di fatti l’art. 1335 c.c. stabilisce che “la proposta, l’accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia“.
È quindi onere dell’Amministratore dimostrare che tutti i condomini siano stati tempestivamente convocati all’assemblea utilizzando quale prova:
1) la distinta (con timbro postale) delle raccomandate inviate o, in alternativa, la ricevuta rilasciata dall’ufficio postale;
2) la ricevuta di ritorno della raccomandata a/r inviata;
3) l’avviso di giacenza della raccomandata presso l’ufficio postale (nel caso in cui il destinatario non la avesse ritirata);
4) la ricevuta di accettazione e avvenuta consegna della PEC;
5) la nota di avvenuta ricezione del fax;
6) la distinta delle raccomandate a mano, su cui ogni condomino appone la propria firma una volta ricevuto l’avviso di convocazione.
Sono consentiti, dal nostro ordinamento, anche altri metodi di consegna dell’avviso di convocazione, così come stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 10866 del 07.05.2018, che ha stabilito: “nonostante il codice civile preveda modalità specifiche di convocazione dell’assemblea condominiale, è pacifico che il regolamento condominiale può imporre particolari forme di comunicazione dell’avviso di convocazione che dovranno essere osservate affinché l’assemblea condominiale possa dirsi validamente costituita“.
Il giudizio incardinato a Brescia tratta del caso di un condomino che ha citato il proprio Condominio contestando, tra l’altro, la corretta convocazione dell’assemblea condominiale, avvenuta attraverso una email ordinaria anziché mediante PEC.
Il giudice di primo grado, al termine del giudizio, ha respinto le richieste dell’attore e, in merito alla notifica dell’avviso di convocazione, ne ha affermato la regolarità.
Il condomino ha quindi impugnato la sentenza lamentando, per quanto attiene la convocazione, che “il giudice ha errato nel ritenere che la stessa fosse stata effettuata correttamente via email, pur essendo richiesta tale modalità di convocazione dallo stesso attore, posto che invece l’avviso di convocazione avrebbe dovuto essergli comunicato a mezzo Pec, unica forma che può ritenersi equipollente alla raccomandata e tale da consentire all’amministratore di dare prova della ricezione dell’avviso stesso“.
La Corte di Appello di Brescia ha stabilito che “se invero è corretto ritenere che unico strumento equipollente alla raccomandata indicata dalla disposizione di legge è la comunicazione PEC, posto che solo con tale modalità perviene al notificante un messaggio di accettazione e consegna dell’avviso, tuttavia nel caso in esame è stato lo stesso condomino (…) ad aver richiesto la comunicazione avverso un mezzo “informale” quale la email, non avendo egli indicato un indirizzo PEC bensì l’indirizzo email. Ne consegue che l’invio della email, come dimostrato dal Condominio appellato, ha rispettato le forme indicate dal condomino”.
Or bene, sulla base di tale sentenza, si può ritenere valido l’avviso di convocazione inviato a mezzo email. E’ fondamentale però che l’Amministratore entri PREVENTIVAMENTE in possesso di apposita autorizzazione a tale invio da parte del condomino destinatario. Personalmente farei inserire, nel documento di autorizzazione, apposita manleva nei confronti dell’Amministratore e richiederei anche una email di conferma di ricezione del documento.
Il medesimo discorso potrebbe estendersi anche alla trasmissione di tutta la documentazione condominiale (ad es. copie verbali assemblee, certificazioni fiscali, ecc), fermo restando che le modalità ordinarie (raccomandata a mano, A/R, PEC) sono certamente più sicure e non espongono l’Amministratore ed il Condominio ad eventuali impugnazioni e contestazioni.