La legge 220/2012 ha introdotto nel codice civile un articolo di cui molti addetti del settore (tra cui io) sentiva la mancanza, vale a dire il 1122-ter.
Tale articolo pone fine ad una serie di diatribe giurisprudenziali e colma un enorme vuoto normativo presente fino al 2012 in ordine alla possibilità di installare un impianto di videosorveglianza all’interno del Condominio.
Il sopracitato articolo recita: “le  deliberazioni  concernenti  l’installazione  sulle  parti  comuni  dell’edificio  di  impianti  volti  a  consentire  la videosorveglianza  su  di  esse  sono  approvate  dall’assemblea  con  la  maggioranza  di  cui  al  secondo  comma dell’articolo  1136“. Quest’ultimo articolo, che ben conosciamo in quanto si applica anche alle deliberazioni  che  concernono “la nomina  e  la  revoca  dell’amministratore,  le  liti  attive  e  passive  relative  a materie  che  esorbitano  dalle  attribuzioni  dell’amministratore  medesimo, la ricostruzione  dell’edificio  o  riparazioni  straordinarie  di  notevole  entità (…)”, stabilisce che “sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio“.
In primis rilevo che il legislatore non ha inteso ricomprendere l’installazione di un impianto di videosorveglianza tra le innovazioni di cui all’art. 1120 c.c., ma ha creato un articolo ad hoc (1122-ter) vista l’importanza della questione.
Passiamo ora ad indicare l’iter da seguire per consentire ad un Condominio di procedere all’installazione di tale impianto.
Il primo passo da compiere è quello di convocare una riunione condominiale con il seguente punto all’ordine del giorno: “Installazione di impianto di videosorveglianza. Valutazione dell’Assemblea e delibere conseguenti“.
L’assemblea dovrà deliberare l’installazione dell’impianto con almeno 500 m/m favorevoli in tabella generale/A (se la tabella chiude a 1000/1000), e la maggioranza degli intervenuti (se, ad esempio, sono intervenuti in riunione 10 condomini che rappresentano 800 millesimi, occorrono almeno 6 condomini favorevoli che rappresentino almeno 500 millesimi), ed indicare che tipologia di impianto si richiede (dvr o nvr, numero preciso e risoluzione delle videocamere).
In relazione a tale ultimo punto, tengo a ricordare che le videocamere dell’impianto di videosorveglianza condominiale dovranno inquadrare SOLO ED ESCLUSIVAMENTE aree condominiali, quindi portone, androne, scale, cortile, senza mai inquadrare né aree private (porte di accesso ai singoli appartamenti, balconi) né zone di pubblico transito.
Altro importante aspetto da segnalare è che il registratore dovrà essere custodito in apposito box in ferro, le cui chiavi di apertura dovranno essere conservate dall’Amministratore.
Successivamente a tale delibera l’amministratore avrà l’obbligo di eseguire, così come previsto dalle linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali emanate in data 29.01.2020 dall’European Data Protection Board, un’analisi dei rischi dell’impianto di videosorveglianza, vale a dire un documento, solitamente elaborato da un’azienda specializzata nel diritto privacy, che stabilisca l’impatto dell’impianto sulla privacy dei condomini.
Ove mai tale analisi avesse esito positivo, l’Amministratore potrà procedere alla convocazione di una ulteriore assemblea condominiale ponendo all’ordine del giorno il seguente punto:
Impianto di videosorveglianza a servizio del fabbricato. Disamina dell’analisi dei rischi di tale impianto elaborata dalla – – – – – – – (nome società). Disamina dei preventivi di spesa che perverranno in riunione per la fornitura ed installazione di tale impianto sulla base della precedente delibera assembleare. Scelta della ditta a cui affidare l’appalto nonché la manutenzione dell’impianto, nonché la qualifica di sub-responsabile in relazione ad alcuni adempimenti privacy (accesso e download dei video). Valutazione dell’Assemblea e delibere conseguenti“.
Una volta assunta la relativa delibera, che a mio parere dovrà essere sempre approvata con la consueta maggioranza dei partecipanti alla riunione che rappresentino almeno la metà millesimale del valore del Condominio, l’Amministratore, ove mai fosse presente un dipendente (custode, secondino), dovrà inviare apposita comunicazione all’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente.
Di fatti segnalo che l’art. 4 dello Statuto dei lavoratori (Legge n. 300 del 1970, poi modificata dal D. Lgs. 185/2016) stabilisce che “gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali“.
Pertanto le aziende (nel nostro caso i Condomini) che intendono installare nei luoghi di lavoro un impianto di videosorveglianza, in difetto di Accordo con la rappresentanza sindacale unitaria o la rappresentanza sindacale aziendale, hanno l’obbligo di munirsi di apposita autorizzazione all’installazione ed all’utilizzo dell’impianto, rilasciata dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente per territorio, previa presentazione di apposita istanza.
Ottenuta tale autorizzazione, l’Amministratore potrà fare iniziare i lavori di installazione dell’impianto.
Voglio solo precisare che, sulla base di quanto previsto dal GDPR e dal Garante della privacy, le immagini dovranno essere conservate dalle 24 alle 72 ore, limite massimo in considerazione dei giorni festivi.
Altro aspetto molto importante è quello informativo. Di fatti vi sono due ulteriori obblighi a carico dell’Amministratore.
Il primo (di facile risoluzione) è quello di rendere disponibile e facilmente visibile all’interno dello stabile l’apposita informativa in materia privacy circa l’impianto di videosorveglianza. Personalmente ho acquistato una specifica bacheca in ogni fabbricato dotato di tale impianto e l’ho fatta installare nelle immediate vicinanze del portone di ingresso allo stabile.
L’altro obbligo (sempre introdotto dalle linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali emanate in data 29.01.2020 dall’European Data Protection Board) consiste nell’installazione dei cartelli di segnalazione di ogni videocamera, che dovranno riportare un’informativa breve in materia privacy e dovranno avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibili in ogni condizione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno.
Tali cartelli dovranno essere posizionati all’altezza degli occhi, prima del raggio di azione di ogni singola telecamera, e dovranno essere visibili anche di notte.