Il 25 gennaio 2019 è stato promulgato un nuovo D.M. recante modifiche ed integrazioni al precedente decreto in materia antincendio, il n. 246 del 16 maggio 1987.
La nuova normativa introduce specifici adempimenti sia in relazione al contenimento degli incendi che relativamente alla gestione della sicurezza antincendio per gli edifici adibiti a civile abitazione, siano essi nuovi o già esistenti.
Sottolineo che vige sempre l’obbligo, sia per i nuovi edifici che per quelli esistenti, aventi altezza superiore a 24 metri e non ancora adeguati alla normativa antincendio, di produrre la Segnalazione Certificata d’Inizio Attività ai fini antincendio (SCIA antincendio) presso il competente Comando VVF ai sensi degli artt. 3 e 4 del DPR 151/2011; tale obbligo è penalmente sanzionato in caso di inottemperanza ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. 139/2006.

L’obiettivo principale delle nuove norme, esplicitamente contenuto all’art. 2, è quello di:
a) limitare  la  probabilità di  propagazione  di  un  incendio originato all’interno dell’edificio, a causa di fiamme o  fumi  caldi che fuoriescono da vani, aperture, cavità verticali della  facciata, interstizi eventualmente presenti  tra  la  testa  del  solaio  e  la facciata o tra la testa di una parete di separazione antincendio e la facciata, con conseguente coinvolgimento di altri  compartimenti  sia che  essi  si  sviluppino  in  senso   orizzontale   che   verticale, all’interno  della  costruzione e inizialmente non interessati dall’incendio;
b) limitare la probabilità di incendio  di  una  facciata  e  la successiva propagazione dello stesso a causa di un fuoco avente origine esterna (incendio in edificio  adiacente  oppure  incendio  a livello stradale o alla base dell’edificio);
c) evitare o limitare, in caso d’incendio, la caduta di parti  di facciata (frammenti di  vetri o di altre  parti comunque disgregate o incendiate)  che possono   compromettere   l’esodo   in   sicurezza   degli occupanti l’edificio  e  l’intervento  delle  squadre  di  soccorso.

Le  disposizioni suddette si  applicano agli edifici di civile abitazione di nuova realizzazione nonché a quelli già esistenti che siano oggetto di interventi manutentivi successivamente alla data di entrata  in vigore del presente decreto comportanti la realizzazione o il rifacimento delle facciate per una superficie superiore al 50% della superficie complessiva delle facciate.

Gli edifici di civile abitazione sono stati inoltre classificati in 4 categorie in funzione dell’altezza, come di seguito meglio specificato:

  • Edifici di tipo “a”: altezza antincendio da 12 a 24 mt – livello di prestazione 0;
  • Edifici di tipo “b” e “c”: altezza antincendio da 24 a 54 mt – livello di prestazione 1;
  • Edifici di tipo “d”: altezza antincendio da 54 fino a 80 mt – livello di prestazione 2;
  • Edifici di tipo “e”: altezza antincendio oltre 80 mt – livello di prestazione 3.

Il livello di Prestazione 0 ricomprende gli stabili con altezza antincendio compresa tra 12 metri e 24 metri. Le misure minime che il responsabile deve adottare sono quelle informative: bisogna quindi fornire agli occupanti dell’edificio indicazioni per la chiamata dei soccorsi, la messa in sicurezza delle apparecchiature, le indicazioni per eventuale esodo in sicurezza, il divieto di utilizzo degli ascensori.

Il livello di Prestazione 1 ricomprende gli stabili con altezza antincendio compresa tra 24 metri e 54 metri. Alle misure di cui al livello di Prestazione 0 si aggiungono quelle della messa in atto di un piano di emergenza, ovvero un documento che contiene tutte le indicazioni da seguire in caso di pericolo. Questo documento, già stato previsto per i luoghi di lavoro, è divenuto obbligatorio anche per gli edifici ad uso residenziale, con l’obbligo di renderlo disponibile agli occupanti.

Il livello di Prestazione 2 ricomprende gli stabili con altezza antincendio compresa tra 54 metri e fino ad 80 metri. In aggiunta alle prescrizioni dei livelli 0 e 1 è obbligatorio prevedere e procedere alla installazione di un impianto antincendio con dispositivi di emergenza sonori e visivi.

Il livello di Prestazione 3 ricomprende gli edifici che hanno altezza antincendio oltre gli 80 metri. In tale caso dovranno essere previste, oltre alle dotazioni e prescrizioni dei Livelli 0, 1 e 2, le misure antincendio preventive e contestualmente bisognerà pianificare l’emergenza. Si dovrà prevedere un centro di gestione dell’emergenza recante tutte le informazioni utili (planimetrie degli edifici, numeri telefonici, schemi degli impianti).

L’Amministratore di Condominio è il responsabile di tutte le attività finalizzate a prevedere specifiche misure di gestione della sicurezza antincendio in funzione del livello di rischio, commisurato all’altezza dell’edificio, ed è tenuto a:
1) pianificare, verificandole periodicamente, le misure da attuare in caso d’incendio;
2) informare gli occupanti su procedure di emergenza e misure di sicurezza;
3) mantenere in efficienza i sistemi, i dispositivi e le attrezzature antincendio adottati;
4) effettuare verifiche di controllo e interventi di manutenzione;
5) esporre cartellonistica riportante divieti e precauzioni, numeri telefonici e istruzioni per l’esodo in caso di emergenza;
6) verificare, per le aree comuni, l’osservanza dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio.

L’articolo 3 del decreto stabilisce che “Gli  edifici di  civile  abitazione  esistenti alla data  di  entrata in  vigore   del   presente   decreto   sono   adeguati   alle   disposizioni dell’allegato  1  del presente  decreto  entro  i seguenti termini: 
A) due  anni dalla data di  entrata in  vigore  del  presente decreto (vale a dire entro il 06.05.2021) per  le disposizioni riguardanti l’installazione,  ove  prevista,   degli impianti di segnalazione  manuale di  allarme  incendio allarme  vocale  per scopi di  emergenza; e  dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza;
B) un  anno  dalla data di  entrata  in  vigore  del   presente decreto (vale a dire 06.05.2020) per  le restanti disposizioni (organizzazione e gestione della sicurezza)“.

E’ doveroso evidenziare che il D.L. 104/2020, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”, ha “rinviato di sei mesi dal termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il termine per gli adempimenti e adeguamenti antincendio previsti per il 6 maggio 2020, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b, del decreto del Ministro dell’interno 25 gennaio 2019“.