Il decreto legislativo n. 149 del 10 ottobre 2022, emesso in attuazione alla legge n. 206 del 26 novembre 2021, recante la delega al Governo per “l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonche’ in materia di esecuzione forzata“, ha introdotto una norma di importanza FONDAMENTALE nel mondo condominiale.

L’art. 7 del decreto in esame apporta alcune modifiche alle norme di cui al decreto n. 28 del 4 marzo 2010. Più precisamente l’art. 5-ter rettifica notevolmente la norma circa la legittimazione in mediazione dell’amministratore di condominio e difatti è ora previsto che:

l’amministratore del condominio e’ legittimato ad attivare un procedimento di mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi. Il verbale contenente l’accordo di conciliazione o la proposta conciliativa del mediatore sono sottoposti all’approvazione dell’assemblea condominiale, la quale delibera entro il termine fissato nell’accordo o nella proposta con le maggioranze previste dall’articolo 1136 del codice civile. In caso di mancata approvazione entro tale termine la conciliazione si intende non conclusa“.

È stato eliminato un importante (ma spesso gravoso) passaggio per l’Amministratore di Condominio, che non deve più essere preventivamente autorizzato dall’Assemblea condominiale ad attivare, aderire o partecipare ad un procedimento di mediazione.

Quasi tutti gli Amministratori si sono certamente trovati nell’impossibilità di partecipare ad un procedimento di mediazione perché la riunione condominiale all’uopo convocata non è riuscita ad assumere delibere in merito alla partecipazione per mancanza di numero legale (2 comma art. 1136 c.c.). Oggi questo scoglio è superato, l’amministratore gode di maggiore autonomia e può attivare, aderire e partecipare autonomamente al procedimento di mediazione, sempre con l’ausilio di un legale. E’ importante sottolineare che l’eventuale accordo/proposta conciliativa dovrà essere approvata dall’assemblea condominiale con le ben note maggioranze previste dal secondo comma dell’art. 1136 c.c. (un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio).

È necessario ricordare che:

  • ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. 28/2010, in tema di azioni relative a controversie in materia di condominio “(…) l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale“;
  • l’art 8 del D. Lgs. 28/2010, al comma 4 bis, prevede che “dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall’articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio“.
Il presente articolo non costituisce parere vincolante ma è elaborato sulla base di norme vigenti e pertanto deve intendersi quale un contributo di mero indirizzo per gli operatori del settore a ciò interessati.