L'amministrazione del condominio da parte del mio studio include le seguenti prestazioni:

 La mediazione è uno dei “Metodi alternativi di risoluzione delle controversie”, anche conosciuti come ADR (dall’acronimo inglese di Alternative Dispute Resolution), ed ha come fine principale la risoluzione di controversie di tipo legale attinenti a diritti disponibili, costituendo una valida alternativa al giudizio amministrato dagli organi giurisdizionali pubblici.

Consiste nell’attività professionale svolta da un terzo imparziale (mediatore), che assiste due o più soggetti nell’individuazione di un accordo amichevole per la composizione di una controversia e nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.

Il D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 ha introdotto tale istituto nell’ordinamento italiano. 

La mediazione è condizione di procedibilità (ovvero deve essere obbligatoriamente tentata prima di poter esperire il giudizio) nei casi di controversie in materia di:

Esperire un tentativo di conciliazione è inoltre obbligatorio quando la mediazione è demandata da un giudice oppure quando è prevista da clausole contrattuali o statutarie (cd. clausole compromissorie).

Per tutte le controversie relative a diritti disponibili è comunque possibile esperire un procedimento di mediazione volontario, che in caso di successo porterà un notevole risparmio di tempo e di denaro alle parti.

Dopo aver sostenuto un apposito corso, mi sono iscritto presso l’albo tenuto presso il Ministero della Giustizia e presso un Organismo di Mediazione. 

Ho inoltre attivato i due seguenti indirizzi di posta elettronica dedicati a tale attività professionale:

Anche l’arbitrato, come la meditazione, è un medoto alternativo di risoluzione delle controversie, uno strumento con cui risolvere liti civili e commerciali, in ambito domestico e internazionale, in alternativa alla via giudiziaria ordinaria. A differenza della mediazione, questo istituto è disciplinato dal codice di procedura civile dall’articolo 806 all’840.

La caratteristica fondamentale di tale istituto è la possibilità per le parti di scegliere i soggetti che decideranno la lite tra tecnici ed esperti della materia. L’arbitro emette una decisione, chiamata lodo arbitrale.

È possibile utilizzare l’arbitrato se le parti abbiano inserito, nel contratto o nello statuto sociale, una clausola compromissoria oppure, qualora la lite sia già insorta, abbiano redatto un compromesso.

Essendo esperto nel settore del diritto condominiale ed avendo sostenuto un apposito corso per svolgere l’attività di arbitro, risulto essere iscritto presso la camera arbitrale dell’organismo Italia Concilia srl.

 Ho inoltre attivato i due seguenti indirizzi di posta elettronica dedicati a tale attività professionale:

La revisione della contabilità condominiale consiste nello svolgimento di attività e riscontri utili ad esprimere un giudizio di attendibilità del rendiconto consuntivo e, di conseguenza, sull’operato dell’amministratore in tema di contabilità.

Il novellato art. 1130-bis c.c. stabilisce che “l’assemblea di condominio può in qualsiasi momento o per più annualità specificatamente identificate, nominare un revisore che verifichi la contabilità del condominio. La deliberazione è assunta con la maggioranza prevista per la nomina dell’amministratore e la relativa spesa è ripartita tra tutti i condomini sulla base dei millesimi di proprietà”.

La legge 220/2012 ha quindi introdotto nel nostro ordinamento la figura del “revisore“.

La nomina di tale professionista può essere particolarmente utile:

  1. nel caso di nomina di nuovo amministratore senza l’approvazione del rendiconto consuntivo della gestione uscente. In tale caso l’attività del revisore è utile anche per consentire all’amministratore entrante un adeguato allineamento contabile e per dare continuità all’attività amministrativa del condominio;
  2. nel caso di errori o incongruità, anche in riferimento a bilanci già approvati;
  3. nel caso fosse riscontrata la necessità di procedere ad una verifica contabile allo scopo di accertare eventuali ammanchi da parte dell’amministratore pro tempore o uscente.

Il revisore ha l’obbligo di operare nel rispetto del mandato ricevuto. In particolare, se l’oggetto della revisione è una contabilità già approvata dall’assemblea, le verifiche devono basarsi principalmente sulla fondatezza e sulla congruità dei dati contabili, senza poter entrare nella verifica delle scelte, anche se errate, ma approvate.

Se, invece, deve verificare bilanci non ancora approvati o non presentati, la verifica potrà riguardare anche l’accertamento in termini di legittimità con verifica dei criteri di ripartizione delle spese, del regolamento di condominio e delle tabelle millesimali.

Il sottoscritto, grazie alla competenza in materia ed alla comprovata esperienza maturata negli anni, avendo sostenuto apposito corso abilitante ed essendo anche in possesso di certificazione in base alla norma UNI 11777, può assumere incarichi per revisioni condominiali.

Offriamo ai nostri clienti anche ulteriori servizi, quali: