La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 25693 pubblicata mediante deposito in cancelleria il 15 ottobre 2018, ha stabilito che sia il rendiconto di gestione, che l’eventuale documentazione giustificativa delle spese, non vanno necessariamente allegate all’avviso di convocazione assembleare:

Non è configurabile propriamente un obbligo, per l’amministratore condominiale qualora convochi l’assemblea anche per l’approvazione di delibere attinenti a bilanci preventivi e/o consuntivi, di allegare all’avviso di convocazione anche i documenti inerenti a detti bilanci da esaminarsi compiutamente in sede di celebrazione dell’assemblea; infatti, ad ogni condomino è consentito di esprimere il suo parere in seno all’assemblea stessa (non potendosi, poi, dolere della sua assenza volontaria, come verificatosi nel caso di specie), fermo restando che ad ognuno dei condomini è riconosciuta la facoltà di richiedere allo stesso amministratore, anticipatamente e senza interferire sull’attività condominiale, le copie dei documenti oggetto di (eventuale) approvazione“.

Grava però sull’Amministratore l’onere di mettere a disposizione dei condomini tutta la documentazione necessaria a consentirne l’approvazione in sede assembleare.

E’ molto importante segnalare che eventuali norme in materia di allegazione contenute nel regolamento condominiale prevarrebbero sui principi di Legge.

Alcune sentenze  (Tribunale Roma, sez. V, 12.01.2010, n. 316 e Tribunale Nocera Inferiore 10.05.2012 n. 394) hanno stabilito che “per assolvere agli oneri di specificità e chiarezza dell’ordine del giorno e soddisfare il diritto d’informazione dei condomini, è sufficiente l’indicazione della materia su cui deve vertere la discussione e la votazione, mentre è onere del condomino, ove intendesse avere a disposizione i dati specifici e la documentazione relativa alla materia su cui decidere, attivarsi per visionarla presso l’amministratore stesso ed eventualmente farsene rilasciare copie a proprie spese”.