Il nuovo articolo 1130-bis del codice civile, titolato “Rendiconto condominiale“, all’ultimo comma recita: “l’assemblea può ANCHE nominare, oltre all’amministratore, un Consiglio di Condominio composto da almeno tre condomini negli edifici di almeno dodici unità immobiliari. Il consiglio ha funzioni consultive e di controllo”.

La nomina di questo organo serve sia a dare un supporto all’amministratore nello svolgimento del proprio mandato che a controllare che lo stesso agisca nel pieno interesse del Condominio. I consiglieri possono raccogliere proposte o lamentele dei singoli condomini da inoltrare all’amministratore, e possono collaborare con quest’ultimo quando bisogna disaminare diversi preventivi, eseguire sopralluoghi, ecc.

Dalla lettura del suddetto comma si evince chiaramente che NON vi è obbligatorietà nel dover nominare il Consiglio di Condominio. La congiunzione “anche” conferma tale ipotesi. Pertanto mentre la figura dell’amministratore è obbligatoria (quando i condomini sono più di 8 – art. 1129 c.c.), quella del Consiglio di Condominio non lo è.

Il numero minimo di componenti è specificato dal codice: TRE, ma è sottointeso che l’Assemblea possa nominare anche un numero maggiore di membri del Consiglio.

Aspetto di notevole importanza è che i componenti del Consiglio debbano essere condomini: il legislatore ha voluto ovviamente precludere ad altri soggetti esterni al Condominio (ad esempio il delegato di un condomino) di far parte dell’organo de quo.

L’articolo in questione indica, quale requisito fondamentale per la nomina del Consiglio, che l’edificio debba essere costituito da almeno 12 unità immobiliari.
Al di sotto del suddetto limite la nomina del Consiglio non è quindi prevista.

L’ultima frase dell’art. 1130-bis è riferita ai compiti del Consiglio: le sue funzioni sono CONSULTIVE e di CONTROLLO.

Il Consiglio non ha quindi potere decisorio, attribuzione esclusiva dell’Assemblea condominiale: in nessun caso il consiglio potrà esercitare i poteri attribuiti per legge all’Assemblea. Di fatti gli artt. 1138 c.c. e 72 disp. att. c.c. vietano al regolamento di condominio di derogare alle norme relative alle attribuzioni dell’assemblea.

Il Consiglio può controllare l’operato dell’amministratore e fornire pareri a quest’ultimo, fermo restando che sia l’amministratore che l’Assemblea possono discostarsi liberamente dalle opinioni espresse dai membri del consiglio.

La norma non stabilisce la durata dell’incarico dei consiglieri: pertanto il consiglio s’intende istituito a tempo indeterminato.

Nella pratica, converrebbe eleggere un consigliere per ogni scala o palazzina, e sarebbe preferibile che il numero complessivo dei consiglieri sia dispari così, in caso di disaccordo, prevarrebbe la decisione della maggioranza.