L’art. 1137 cc stabilisce che “le deliberazioni prese dall’assemblea a norma degli articoli precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini“. Questa previsione ha però una eccezione nell’art. 1132 c.c.
Difatti tale articolo prevede il “dissenso alla lite”, vale a dire la possibilità per uno o più condomini di dissociarsi da una determinata lite giudiziaria, e ciò in deroga al principio generale di ripartizione delle spese stabilito dall’art. 1123 c.c.
La ratio della norma è finalizzata a consentire ad uno o più condomini di sottrarsi dall’eventuale esito negativo della lite rispetto alla quale ha/hanno manifestato il proprio dissenso.
Trattandosi di un argomento molto complesso, è necessario individuare preliminarmente il campo di applicazione del “dissenso” e le conseguenze dello stesso.
In primo luogo è necessario che vi sia una deliberazione dell’Assemblea condominiale, all’uopo convocata per decidere se intraprendere un giudizio ovvero resistere all’azione giudiziaria intentata nei confronti del Condominio.
E’ molto importante segnalare che:
- il dissenso non è manifestabile per le liti attive e passive promosse in autonomia dall’autonomia dall’Amministratore ex art. 1130 e 1131 c.c (es: il ricorso per decreto ingiuntivo contro il condomino moroso, oppure il ricorso d’urgenza per ottenere la documentazione contabile dal precedente amministratore – sul punto vedi Cassazione Civile, Sez. II, Sentenza n. 1629 del 23 gennaio 2018);
- secondo la giurisprudenza maggioritaria il dissenso è manifestabile esclusivamente in relazione alle liti tra il Condominio ed i soggetti terzi, con esclusione delle liti tra uno o più condòmini (ex multis, Cass. n. 13885 del 18-06-2014).
Tale istituto giuridico permette quindi al condomino dissenziente di non partecipare all’esito negativo della lite e quindi di sottrarsi all’obbligo di pagare le spese di lite derivanti dalla soccombenza (principio generale disciplinato dall’art. 91 comma 1 c.p.c. in base al quale la parte soccombente deve rimborsare a quella vittoriosa le spese processuali stabilite dal giudice).
E’ bene precisare che il condomino dissenziente dovrà comunque partecipare alle spese di lite della difesa (giuridica e/o tecnica) del Condominio, ma sarà esonerato dal pagamento pro quota delle spese in favore della controparte vittoriosa del giudizio.
L’“esonero” dalle spese vale solo nei rapporti interni al Condominio: il dissenziente pertanto sarà comunque debitore nei confronti della parte vittoriosa del giudizio, ma avrà diritto di rivalsa contro il Condominio di per quanto pagato alla parte vittoriosa (art.1132, II comma c.c.). Ne consegue pertanto che le spese di soccombenza del Condominio dovranno essere ripartite soltanto tra i condòmini che non si sono dissociati dalla lite.
E se il giudizio si conclude positivamente per il Condominio?
Nel caso in cui il giudizio si sia concluso positivamente per il Condominio, con vantaggi anche per il condomino dissenziente, questi sarà tenuto a partecipare pro quota alle spese che non saranno recuperate dalla controparte soccombente.
Come si manifesta il dissenso?
Il dissenso deve essere manifestato senza alcuna formula solenne, ma necessariamente per iscritto in modo esplicito, inequivocabile e tempestivo.
Secondo il tenore letterale dell’art. 1132 c.c., il dissenso deve essere notificato ex art. 137 e ss cpc all’Amministratore del Condominio, modalità alla quale è equiparata anche la racc A/R ovvero la comunicazione a mezzo p.e.c., entro 30 giorni da quando si è ricevuta la delibera di approvazione dell’avvio o resistenza della/alla lite.
Un orientamento minoritario della giurisprudenza ritiene valida anche la manifestazione del dissenso mediante dichiarazione “a verbale”, che però deve essere esplicita e circostanziata, non ritenendosi sufficiente il semplice voto contrario alla delibera che dispone la lite (Trib. di Napoli sentenza del 08/01/2003, Trib. Roma 31 marzo 2020 n. 5573).
Cosa accade se l’Assemblea delibera di addebitare le spese di giudizio al dissenziente?
Su tale questione è intervenuta la Corte di Cassazione (Sez. II – Civile), che con sentenza n. 11126 del 15 maggio 2006 ha stabilito che è nulla (e non semplicemente annullabile) la deliberazione assembleare che pone le spese di soccombenza a carico del condomino che ha validamente esercitato il diritto di dissenso. Essendo nulla, l’impugnazione può avvenire in ogni tempo, senza il limite dei 30 giorni previsto per le delibere annullabili.
Il dissenso è manifestabile anche per il procedimento di mediazione?
In relazione alla partecipazione alle spese dovute per il procedimento di mediazione che precede il giudizio civile, il Tribunale di Roma, con sentenza n. 11145 del 12 giugno 2023, ha statuito che il dissenso ex art. 1132 c.c. non si estende alle spese della procedura di mediazione obbligatoria in quanto tale procedura è un passaggio procedurale necessario per legge e non ancora una “lite” giudiziaria vera e propria.