Revisione bilanci condominiali

La revisione della contabilità condominiale consiste nello svolgimento di attività e riscontri utili ad esprimere un giudizio di attendibilità del rendiconto consuntivo e, di conseguenza, sull’operato dell’amministratore in tema di contabilità.

Il novellato art. 1130-bis c.c. stabilisce che “l’assemblea di condominio può in qualsiasi momento o per più annualità specificatamente identificate, nominare un revisore che verifichi la contabilità del condominio. La deliberazione è assunta con la maggioranza prevista per la nomina dell’amministratore e la relativa spesa è ripartita tra tutti i condomini sulla base dei millesimi di proprietà”.

La legge 220/2012 ha quindi introdotto nel nostro ordinamento la figura del “revisore“.

La nomina di tale professionista può essere particolarmente utile:

  1. nel caso di nomina di nuovo amministratore senza l’approvazione del rendiconto consuntivo della gestione uscente. In tale caso l’attività del revisore è utile anche per consentire all’amministratore entrante un adeguato allineamento contabile e per dare continuità all’attività amministrativa del condominio;
  2. nel caso di errori o incongruità, anche in riferimento a bilanci già approvati;
  3. nel caso fosse riscontrata la necessità di procedere ad una verifica contabile allo scopo di accertare eventuali ammanchi da parte dell’amministratore pro tempore o uscente.

Il revisore ha l’obbligo di operare nel rispetto del mandato ricevuto. In particolare, se l’oggetto della revisione è una contabilità già approvata dall’assemblea, le verifiche devono basarsi principalmente sulla fondatezza e sulla congruità dei dati contabili, senza poter entrare nella verifica delle scelte, anche se errate, ma approvate.

Se, invece, deve verificare bilanci non ancora approvati o non presentati, la verifica potrà riguardare anche l’accertamento in termini di legittimità con verifica dei criteri di ripartizione delle spese, del regolamento di condominio e delle tabelle millesimali.

Il sottoscritto, grazie alla competenza in materia ed alla comprovata esperienza maturata negli anni, avendo sostenuto apposito corso abilitante ed essendo anche in possesso di certificazione in base alla norma UNI 11777, può assumere incarichi per revisioni condominiali.

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