MEDIAZIONE CIVILE
La mediazione è uno dei “Metodi alternativi di risoluzione delle controversie”, anche conosciuti come ADR (dall’acronimo inglese di Alternative Dispute Resolution), ed ha come fine principale la risoluzione di controversie di tipo legale attinenti a diritti disponibili, costituendo una valida alternativa al giudizio amministrato dagli organi giurisdizionali pubblici.
Consiste nell’attività professionale svolta da un terzo imparziale (mediatore), che assiste due o più soggetti nell’individuazione di un accordo amichevole per la composizione di una controversia e nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.
Il D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 ha introdotto tale istituto nell’ordinamento italiano.
La mediazione è condizione di procedibilità (ovvero deve essere obbligatoriamente tentata prima di poter esperire il giudizio) nei casi di controversie in materia di:
- condominio
- diritti reali
- divisione
- successioni ereditarie
- patti di famiglia
- locazione
- comodato
- affitto di aziende
- risarcimento del danno (da circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo)
- contratti assicurativi, bancari e finanziari
Esperire un tentativo di conciliazione è inoltre obbligatorio quando la mediazione è demandata da un giudice oppure quando è prevista da clausole contrattuali o statutarie (cd. clausole compromissorie).
Per tutte le controversie relative a diritti disponibili è comunque possibile esperire un procedimento di mediazione volontario, che in caso di successo porterà un notevole risparmio di tempo e di denaro alle parti.
Dopo aver sostenuto un apposito corso, mi sono iscritto presso l’albo tenuto presso il Ministero della Giustizia e presso un Organismo di Mediazione.
Ho inoltre attivato i due seguenti indirizzi di posta elettronica dedicati a tale attività professionale: